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il Tribunale da ragione alla proprietaria del cane -pardon, al cane

 

La vicenda è alquanto significativa e la sentenza interessante. E lo è perché si svuota di quella inevitabile carica antropocentrica della quale, per tradizione giuridica, sono cariche la più parte delle sentenze riferibili al danno cagionato da animali. Come sempre, partiamo dal fatto.

Due amiche sono all’interno di un bar. Una delle due si dirige alla cassa per pagare la consumazione di entrambe, lasciando il proprio cane incustodito verosimilmente all’altezza dell’uscita dal locale. Un tempo breve ma sufficiente perché il cane morda in modo serio la mano dell’amica rimasta vicino al cane che, a causa di una patologia che ne impediva la deambulazione, era sistemato all’interno di una carrozzina-trasportino.

Le amiche diventano nemiche, e finiscono in Tribunale. A dire della proprietaria del cane la di lei (forse ormai ex) amica sarebbe stata “imprudente” per avere del tutto inaspettatamente introdotto la propria mano all’interno della carrozzina palesando così un comportamento parificabile al c.d. caso fortuito.

I fatti accertati dal Tribunale sono i seguenti. Uno. La proprietaria del cane non aveva il governo del cane al momento dell’aggressione. Due. Per la grave patologia del cane era da escludersi che quello si fosse potuto avventare verso la danneggiata. Tre. E’stato provati per testi che la danneggiata -per motivi ignoti- avesse introdotto la propria mano all’interno della carrozzina-trasportino. Quattro. La tipologia della ferita riportata alla mano è compatibile proprio con un gesto di avvicinamento della stessa al cane.

La norma di riferimento -come mi auguro sia noto ormai a chi ha la cortesia e pazienza di leggermi è l’articolo 2052 del codice civile secondo il quale il compagno umano di un animale (la norma parla di proprietario..) è sempre responsabile di quanto il suo animale dovesse combinare in danno di terze persone o cose. Esiste una via di uscita che è il caso fortuito che si palesa quando concorre un fattore estrano alla sfera del compagno umano dell’animale, eccezionale, inevitabile, imprevedibile e che abbia da solo cagionato il danno interrompendoil nesso causale tra il fatto dell’animale e l’evento dannoso. Caso fortuito che viene equiparato al comportamento colposo del danneggiato.

Ebbene, il Tribunale adito nel caso in commento con una decisione sicuramente coraggiosa e “moderna”, quasi a volere considerare l’esistenza di un codice etico o di comportamento degli animali (si tratta -sia chiaro- di una mia personalissima interpretazione) da ragione alla proprietaria del cane -pardon, al cane- scrivendo nella sentenza che la reazione del cane sarebbe stata una diretta conseguenza del comportamento dell’amica che ha subito il morso. In altre parole questa avvicinandosi alla carrozzina-trasportino si sarebbe esposta al rischio di subire un’aggressione. Ma ancora più esplicitamente il Tribunale scrive che cane e danneggiata sarebbero venuti in contatto per volontà della donna e non per l’aggressione improvvisa del primo.

E’ certo una interpretazione che accolgo con personale favore rimanendo incerto sulla sua tenuta in una eventuale e non conosciuta impugnazione. Che pone comunque delle riflessioni che non possono essere ignorate.

 

Avv. Filippo Portoghese
Diritto e tutela del benessere degli animali