statistiche web
Arriva ” Una cuccia in sospeso” a Quattrozampeinfiera l’iniziativa dedicata al riciclo green degli accessori dei pet ideata da Federico Coccia
20/02/2020
Evento “Humans & Pets” Torino
02/03/2020
a cura di Eliana Messineo (Avvocato civilista del Foro di Reggio Calabria)
e Anna Larussa (Avvocato penalista del Foro di Reggio Calabria)

 

PROFILI CIVILI

Con la L. 220/2012 – Riforma del Condominio – è stato aggiunto all’art. 1138 cod. civ. rubricato “Regolamento di condominio“, il disposto di cui all’ultimo comma secondo cui “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici“.

La suddetta previsione deve ritenersi applicabile a tutte le disposizioni con essa contrastanti indipendentemente dalla natura dell’atto che le contiene (regolamento condominiale contrattuale o assembleare) e indipendentemente dal momento dell’introduzione del regolamento stesso (prima o dopo la novella 2012).

L’eventuale norma regolamentare difforme da tale precetto è inficiata da nullità poiché contraria ai principi di ordine pubblico ravvisabili nella necessità, oramai consolidata nel diritto vivente e a livello di legislazione nazionale e europea, di valorizzare il rapporto uomo – animale (in tal senso, Tribunale civile di Cagliari, Sez. II, 22 luglio 2016 n. 93118).

Il divieto fissato dal codice civile per i regolamenti di condominio, secondo l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale maggioritario, non vale per i contratti di locazione.

I contratti di locazione sono, infatti, frutto dell’accordo delle parti, nei limiti specificamente previsti dalla legge; ne consegue che se il locatore intende subordinare la concessione in locazione del proprio appartamento all’assenza di animali da compagnia e il conduttore accetta tale condizione, il contratto espresso e formulato in tal senso avrà pienamente valore ad ogni utile effetto di legge.

Se è vero che un Regolamento condominiale non può vietare di tenere animali nel proprio appartamento, è pur vero che negli spazi comuni vanno rispettate alcune regole in base a quanto disciplinato dal codice civile.

Com’è noto, quando un cortile, o in generale, uno spazio è comune e manca una disciplina contrattuale vincolante per i comproprietari, il relativo uso è assoggettato alle norme sulla comunione in generale. In particolare, l’utilizzo di parti comuni viene disciplinato dall’art. 1102, comma 1, c.c., in base al quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il pari uso agli altri partecipanti secondo il loro diritto.

Il pari uso della cosa comune non è da intendersi nel senso di un utilizzo necessariamente identico e contemporaneo da parte di tutti i compartecipanti ben potendo essere anche più intenso da parte di alcuni. Infatti, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di condominio, è legittimo, ai sensi dell’art. 1102 c.c., sia l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione – purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini – sia l’uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (Cass. n. 5753/2007).

In considerazione dei limiti imposti dall’art. 1102 c.c., dunque, l’utilizzazione, anche particolare, della cosa da parte del condomino (ad esempio, la costruzione di piccoli rifugi temporanei per gatti) è consentita quando la stessa non alteri l’equilibrio tra concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri comproprietari e non determini pregiudizievoli invadenze nell’ambito dei coesistenti diritti di costoro.
La permanenza dei gatti nelle aree condominiali, o la consuetudine  di dare da mangiare ai randagi, mettendo delle ciotole a disposizione degli stessi in uno spazio del cortile è da considerarsi assolutamente legittima se non sussistono esigenze di salute umana e di igiene pubblica. L’eventuale delibera condominiale di divieto di dare da magiare e di curare i randagi all’interno degli spazi condominiali deve essere giustificata da ragioni di igiene e deve essere compiutamente motivata da ragioni di sicurezza della salute pubblica.

Sì, dunque, agli animali domestici in condominio purchè la detenzione ed il possesso degli amici a quattro zampe avvenga nel rispetto degli altri condomini e non rechi disturbo oltremodo intollerabile.

Civilisticamente si parla di limite della normale tollerabilità nell’ambito del tema delle immissioni di cui all’art. 844 c.c.. I condomini hanno il diritto ad opporsi a tutte le propagazioni, compreso quindi il rumore e l’odore provocato dall’animale, solo se superano la normale tollerabilità.

Abbaiare è un diritto sacrosanto del cane soprattutto quando aiuta l’uomo nella difesa della sua proprietà come nel caso portato davanti al Giudice di Lanciano (Tribunale di Lanciano del 19 giugno 2012) ove i due cani, accusati dai vicini di disturbare con il loro abbaio, appartenevano ad una famiglia residente in campagna. Solo se l’abbaio diventa troppo molesto e patologico è necessario intervenire.

I cani possono, dunque, abbaiare ma con “moderazione”.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 7856 del 26 marzo 2008 che, con riferimento alla vicenda dell’abbaio di un cane tenuto in appartamento, ha così statuito “la presenza di un cane all’interno di una struttura condominiale non deve essere lesiva dei diritti degli altri condomini, sicché i proprietari dell’animale devono ridurre al minimo le occasioni di disturbo e prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell’animale stesso, soprattutto nelle ore notturne; occorre, però, tenere presente che la natura del cane non può essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare e che episodi saltuari di disturbo da parte dell’animale possono e devono essere tollerati dai vicini in nome dei principi del vivere civile. In tema di immissioni in ambito condominiale, superano la normale tollerabilità i rumori derivanti dai latrati insistenti del cane e dalle riunioni rumorose“.

PROFILI PENALI

Dal punto di vista penale i reati che possono essere integrati sono diversi.

Limitandosi a quelli più frequenti possiamo subito rilevare come una fattispecie ricorrente sia la contravvenzione  di cui all’art. 659 c.p. “disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone” la quale al comma 1 punisce il comportamento di colui che “mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici”;

Trattasi di un reato di pericolo, per la cui configurazione è necessario che i rumori recanti disturbo abbiano una potenzialità diffusiva tale da investire un numero indeterminato di persone: per l’integrazione della contravvenzione in esame è necessario che i rumori siano “potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamentele di una o più singole persone”(così Cass. Pen. 3678/2006).

E’ stato affermato, in giurisprudenza, che l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non e’ tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori (quali ad dichiarazioni testimoniali) in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno idoneo arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (Cass. Pen., Sez.III, n. 11031 del 05/02/2015, Rv.263433; Id., Sez.1, n. 20954 del 18/01/2011, Rv.250417).

Nel reato previsto dall’art. 659 cod. pen. l’oggetto della tutela penale è infatti costituito  dall’interesse dello Stato alla salvaguardia dell’ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica, consistente in quella condizione psicologica collettiva, inerente all’assenza di perturbamento e di molestia nel corpo sociale.

Il bene giuridico protetto viene offeso dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, cagionato mediante rumori, e cioè da suoni intensi e prolungati, di qualunque specie e natura, atti a determinare il turbamento della tranquillità pubblica, o da schiamazzi, nei quali rientrano le grida.

E’ per esempio accaduto che per la contravvenzione in questione sia stata condannata una signora la quale, lamentando di essere disturbata dai cani dei vicini si era affacciata dalla finestra urlando e fischiando per farli smettere e facendo il nome del proprietario allo scopo di invitarlo ad educare meglio i propri animali.

Mentre, di recente, la Cassazione ha escluso l’integrazione della fattispecie  che era stata contestata a una condomina in seguito alla denuncia della condomina del piano sottostante al di lei appartamento, la quale aveva lamentato che la propria vita fosse divenuta insopportabile a causa dell’abbaiare e ululare dei cani, a tutte le ore, specie quando erano lasciati soli. La Corte ha in quel caso riconosciuto come la fattispecie  contravvenzionale fosse insussistente poiché nessun’altra persona diversa dalla presunta persona offesa, fosse state disturbata dall’abbaiare dei cani   (Cass. Pen. Sez. III n. 17811/2019)

Mette conto a riguardo di ricordare come ancora oggi si pensi, da parte di taluni, di poter ovviare al problema dell’abbaio dei cani, facendo indossare ai malcapitati animali i cosiddetti collari antiabbaio.

Orbene, la Cassazione con orientamento costante ha ribadito come l’uso del collare antiabbaio integri il reato di cui all’art. 727 c.p. ( il quale punisce come noto con la l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1000 a 10.000 euro chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività nonché chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze) in quanto concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso (scosse elettriche) tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale.

E’ chiaro quindi che non è possibile e non è lecito ricorrere all’uso di tale collare per evitare inconvenienti con i vicini.

Ma la gestione del cane deve essere affidata alla coscienza civica del proprietario e alla consapevolezza generale che abbaiare è un diritto del cane.

 

 

 


Avvocati e Diritto degli animali

Larussa & Messineo