Una situazione in cui gli amanti degli animali, i possessori di cani in particolare, si saranno trovati ad affrontare almeno una volta nella vita. Andare in qualche locale, ristoranti o bar di sorta, accompagnati dal proprio amico a quattro zampe, e sentirsi espressamente vietare l’ingresso del nostro fido amico nonostante fosse legato al guinzaglio e provvisto di museruola. “I cani qui non possono entrare”, la frase di circostanza, magari indicando anche il cartello con il divieto apposto ben in vista. “Ma il mio cane è pulito, tranquillo, non disturberà”, l’obiezione del padrone tipo. Ma senza sortire l’effetto desiderato.
Ebbene, generalmente parlando, in questo caso non viene esercitato nessun illecito amministrativo: non possiamo obiettare nulla, e andiamo a spiegare il perché partendo però da una premessa. La distinzione tra locale pubblico e locale aperto al pubblico. Bar e ristoranti entrano nella seconda categoria, non essendo dei locali pubblici (come, per esempio, le piazze o i parchi cittadini) bensì privati ma comunque aperti alle persone.
Detto ciò, di base i cani possono accedere nei luoghi pubblici se legati al guinzaglio e se indossano la museruola, ma nel corso degli anni sono nate differenti disposizioni comunali che regolano internamente e localmente tale questione. Il che ha portato a una grande frammentazione legislativa in merito. In parole povere, non c’è una regola universale, per così dire, alla quale fare affidamento per sapere se in un bar o ristorante possano o meno entrare i nostri amici a quattro zampe. Non esiste nessun divieto assoluto: tutto, infatti, dipende da Comune a Comune. C’è infatti un documento, chiamato ‘Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali’ in cui il sindaco può vietare o meno l’ingresso di cani (o altri animali domestici) tanto nei luoghi pubblici quanto in quelli aperti al pubblico. Ogni Comune, insomma, può decidere a sé. E per i ristoranti o i bar come funziona tutto ciò?
Di fatto viene delegata ai titolari dei luoghi aperti al pubblico la decisione di far entrare o meno i cani nel proprio esercizio, a patto che vengano messi a punto strumenti volti a evitare la possibile contaminazione dei cibi somministrati (per esempio, un vetro per proteggere un’eventuale cucina a vista). Come si legge anche sul sito laleggepertutti.it quindi sta all’imprenditore decidere se far entrare o meno animali domestici all’interno del suo esercizio. E l’eventuale divieto può essere attuato attraverso una comunicazione scritta all’Ufficio tutela animali. È quindi il proprietario il responsabile dell’ingresso del cane, per esempio, dentro il locale di cui è titolare, nella legittimità di scelta delle regole di accesso a una proprietà privata aperta al pubblico. In poche parole: gli esercenti non possono attuare questo loro diritto in piena autonomia, ma solo dopo aver fatto richiesta scritta al Municipio di riferimento. È il Comune, insomma, a dover avvallare la scelta del gestore di interdire l’accesso ai nostri amichetti a 4 zampe.
La risposta negativa insomma deve essere supportata da un divieto ben visibile tramite appositi avvisi e cartelli in vetrina. E in tal caso il proprietario dell’animale non può obiettare in alcun modo. L’unica alternativa? Andare in un locale maggiormente pet friendly. In questo caso è obbligatorio che il cane, di qualsiasi dimensione taglia, vada tenuto al guinzaglio e provvisto di museruola. Ovviamente nessun divieto può essere esercitato nel caso in cui si tratti di cani guida per i non vedenti.
fonte cookist.it