Nulla in diritto è definitivo.
Per alcune materie o temi l’incertezza regna sovrana. Discese ardite e risalite. Penso in particolare modo alla responsabilità civile e più segnatamente a quella per responsabilità medica. Nel caso in commento siamo in un condominio dove ancora si è discusso – a dieci anni dall’entrata in vigore del quinto comma dell’articolo 1138 c.c., se il divieto di vietare la detenzione di animali domestici all’interno di un condominio venga meno innanzi ad un regolamento contrattuale che preveda tale divieto.
Già il Tribunale di Piacenza (sentenza n.142 del 28 febbraio 2020) si era espresso in senso favorevole a codesta tesi. Il Tribunale piacentino pur riconoscendo una evoluzione normativa in favore della tutela degli animali, in particolare di quelli di affezione, e una maggiore attenzione alla valorizzazione del rapporto uomo-animale, non ha però ritenuto di potere attribuire alla previsione dell’art. 1138, ult. comma valore di precetto imperativo.
Oggi il Tribunale di Lecce si mette sulla stessa scia di quello piacentino ribadendo che un simile divieto di detenzione di animali domestici possa trovare albergo in un regolamento contrattuale.
Interpretazioni giurisprudenziali pericolosamente ondivaghe. Antinomie che, a parere di chi scrive, non possono essere liquidate (come spesso è stato) sol volgendo lo sguardo all’ evoluto rapporto umano-non umano. Lo stesso dicasi in altri ambiti quali il diritto di famiglia come ho recentemente scritto in un precedente mio post.Vi sono categorie giuridiche che non possono essere ignorate. Il dato certo, non interpretabile, è che oggi il nostro ordinamento considera (ancora) gli animali quali res.
Nonostante tutto
Avv. Filippo Portoghese
Diritto e tutela del benessere degli animali