Orbene, l’art. 727 del codice penale prevede che “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.
Per tale previsione normativa, non è reato tenere il proprio cane sul balcone, ma è reato ivi “abbandonarlo” cioè lasciarlo tutto il giorno o per diverse ore senza acqua e cibo, senza un riparo contro la calura estiva o le intemperie invernali, e senza libero accesso all’interno della casa.
La città di Verona è balzata agli onori della cronaca per aver attuato una procedura di controllo da parte della Polizia Municipale al fine di punire con sanzioni amministrative fino a 500 Euro coloro abbandonano il cane sul balcone o nei sottoscala dei condomini, nei cortili, in aree rurali e perfino in stabili dismessi per l’intera giornata. Ciò in applicazione del Regolamento comunale per la Tutela degli animali che all’ art. 4 comma 3, recita ” È vietato detenere gli animali in spazi angusti scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza un’adeguata alternanza giorno/notte ( salvo deroghe definite da leggi speciali) e senza possibilità di adeguata deambulazione. All’ art. 4 comma 2 lett. G) si legge ” garantire spazi di custodia adeguati dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni”.
Ci auguriamo, sulla scia dell’esempio di Verona, che tutte le città provvedano a vigilare e a reprimere tutte le situazioni che infliggono serie ed inutili sofferenze agli animali d’affezione, come quella di costringere il cane a trascorrere lunghi periodi in situazione di abbandono sul balcone e che, di fatto, configurano, oltre che un illecito amministrativo, anche illeciti penali, l’abbandono e financo il maltrattamento.